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Adesione al Fondo interprofessionale “INNOVA”

17 Aprile 2024 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA” (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L’INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione “FINN” nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

– l’adesione al Fondo prescelto;

– la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

– l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.

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