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CIPL Edilizia Industria – Cuneo: corrisposto l’EVR al personale delle Aziende edili

24 Aprile 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.

LivelloMinimo al 03/03/2022EVR 4%
71.894,7175,79
61.705,2368,21
51.421,0256,84
41.326,3153,05
31.231,5649,26
21.108,4144,34
1947,3637,89

Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.

LivelloMinimo al 03/03/2022Evr 65% del 4%
71.894,7149,26
61.705,2344,33
51.421,0236,95
41.326,3134,48
31.231,5632,02
21.108,4128,82
1947,3624,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.

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