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Comunicazione della riammissione alla “Rottamazione-quater”

26 Giugno 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 giugno 2025).

La Comunicazione che viene inviata al domicilio eletto in fase di adesione alla riammissione, contiene le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Alle somme da corrispondere vengono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

La Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione alla riammissione.  

 

La copia della suddetta Comunicazione, inclusi i moduli per il pagamento, viene resa disponibile nella sezione “Documenti della Definizione agevolata” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Se si è intenzionati a pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, è necessario utilizzare il servizio “ContiTu”.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, verranno meno i benefici della riammissione alla Definizione agevolata e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
 
Per i pagamenti sono previsti 5 giorni di tolleranza rispetto alle scadenze fissate, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della riammissione alla Definizione agevolata.

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