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Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: nuove precisazioni

28 Gennaio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’INL ha fornito ulteriori precisazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali.

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Altresì, le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili di cui all’art. 2222 c.c.
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, dunque è indifferente se la prestazione venga effettuata con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate secondo la nuova disposizione normativa, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
L’obbligo comunicazionale non riguarda, poi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
Infine, gli studi professionali, laddove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in parola, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

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