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FASCHIM: prestazioni straordinarie covid19

4 Gennaio 2022 by Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal 1 gennaio 2022 sono disponibili le prestazioni straordinarie covid19 nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, a favore dei dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settorai abrasivi, lubrificanti, gpl, minerario e coibenti.

Le prestazioni straordinarie presenti nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

2- DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

3- INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5- INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6- PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2021 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.
È necessario presentare, unitamente alla fattura di cui si chiede il rimborso, la lettera di dimissione ospedaliera.
Per le prestazioni indicate nell’elenco relative alla Fisiokinesiterapia: deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato le prestazioni.

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