• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Payroll Team

Ci pensiamo noi!

  • Chi siamo
  • Team
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • Circolari dello Studio
  • Strumenti
    • Scadenzario
    • HR Portal
  • Jobs
  • ItalianoItaliano
    • DeutschDeutsch

Restituzione integrale della NASpI: i chiarimenti dell’INPS

5 Febbraio 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).

L’INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.

In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Archiviato in: Senza categoria

Primary Sidebar

Footer

Payroll Team

Via del Macello, 30
39100 Bolzano (BZ)

+39 0471 977922
+39 0471 1800906

info@payroll-team.com
i.schwienbacher@consulentidellavoropec.it

Nel 2019, lo studio ha introdotto un sistema di gestione della qualità conforme allo standard ISO 9001:2015. Scopo della certificazione è il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e la soddisfazione dei propri clienti in merito ai servizi forniti.

Privacy Policy

Politica aziendale

Codice Etico

Copyright © 2025 · Payroll Team · P.IVA / MwSt.: 02517890212

Privacy Policy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Save & Accept