Entro il 31 gennaio le aziende che nell’anno pregresso hanno usufruito di manodopera in somministrazione hanno l’obbligo di comunicare alle Organizzazione sindacali:
- il numero e i motivi dei contratti di somministrazione;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori inseriti.
La mancata comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alle associazioni territoriali di categoria (CGIL, CISL, UIL, …), comporta una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).