Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 197.
In materia di lavoro la legge prevede le seguenti novità: · La detassazione delle mance soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno. · La riduzione da 10 % al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno 2023. · L’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro. · L’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica. · Quota 103 in via sperimentale, per il 2023, denominata pensione anticipata flessibile. · Un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. · Un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. · Un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. · Incentivo donne svantaggiate, donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. · Proroga al 31 marzo 2023 del lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”. · Modifiche ai contratti PrestO: l’importo complessivo passa da 5.000 euro a 10.000 euro. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. Ulteriori novità: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Le aziende del settore agricolo potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni per ciascun lavoratore nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale. · La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80% in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino. |